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  • Se un veterinario invia un cliente ad un collega o ad una struttura per accertamenti o approfondimenti, quale deve essere la condotta professionale corretta da adottare nei confronti del cliente e tra colleghi?
     Il medico veterinario ha, innanzi tutto, l’obbligo di non accettare “incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno” (art. 8 Cod. Deont. MV). Questo significa che il veterinario, che non disponga nella propria struttura (studio/ambulatorio) della strumentazione necessaria per formulare una diagnosi e stabilire le conseguenti scelte terapeutiche, non può accettare l’incarico da parte del cliente, a meno che non abbia preso accordi per effettuare egli stesso gli esami presso la struttura di un collega. Diversamente, deve informare il cliente di non essere in grado di esprimersi e, pertanto, non può accettare l’incarico professionale. Può suggerire una struttura o un collega a cui il cliente potrà scegliere di affidare l’incarico, informandolo altresì che deve ritenersi libero di ricorrere a strutture e veterinari diversi da quelli prospettati e che potrà, per la prosecuzione delle cure, farsi seguire da chi desidera (struttura/veterinario di invio, o altro professionista). Nel caso in cui il veterinario inizialmente contattato (“curante”) non disponga della competenza specifica richiesta dal singolo caso clinico, una volta individuato il collega esperto ed inviato a questi l’animale paziente, è tenuto a rispettarne le valutazioni e si assume ogni responsabilità laddove decida di disattenderne il referto, in tutto o in parte. Naturalmente, può indicare al cliente le strutture ed i colleghi esperti delle cui competenze egli si fidi, dandone spiegazione al cliente; è fondamentale, tuttavia, che questo non configuri, in alcun modo, un obbligo per il cliente. Inoltre, non può stabilire, nei confronti del cliente, di riservarsi di accettare o meno esami o visite specialistiche effettuate presso soggetti terzi: è tenuto a “prenderli per buoni”, a meno che non presentino discrasie o evidenze di incompletezza, o non siano aggiornati. In ogni caso, non deve suggerire attività che non siano strettamente necessarie o che siano inutilmente gravose per il cliente (art. 25 Cod. Deont. MV). Deve infine rendersi disponibile verso la strutture o il collega cui invia il cliente, al fine di poter fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle documentate, specialmente se ha seguito nel tempo l’animale ed è in grado di riferirne la storia clinica. Similmente, è tenuto a collaborare con la struttura o il collega di invio, particolarmente se gli approfondimenti rivelano patologie diverse da quelle sospettate in partenza o se si ravvisano motivi di urgenza. La struttura o il collega cui viene inviato il cliente sono direttamente responsabili nei confronti dello stesso. Pertanto, pur tenendo nel debito conto le indicazioni del veterinario “curante”, il veterinario della struttura di invio non è ad esse vincolato e deve operare in scienza, coscienza e professionalità (art. 8 Cod. Deont. MV), dandone informazione al cliente. Il veterinario della struttura di invio è tenuto a confrontarsi con il collega che ha inviato l’animale paziente, in ordine ai risultati della consulenza, alla prosecuzione delle cure, ad eventuali interventi chirurgici, ecc. In caso di disaccordo con il veterinario “curante”, deve darne informazione al cliente, affinché questi sia in messo nelle condizioni di poter fare delle scelte, quanto più consapevolmente sia possibile, per la salute del proprio animale. Non deve fare pressioni affinché il cliente si affidi alle sue cure, interrompendo il rapporto con il veterinario “curante” e, laddove sia il cliente a manifestare intenzione in tal senso, deve osservare la dovuta correttezza nei confronti del collega ed informarlo, sincerandosi altresì che il cliente abbia provveduto a saldare tutti gli onorari a lui spettanti. Al cliente che, all’esito della consulenza, desideri proseguire le cure presso il veterinario “curante” o rivolgersi ad altri, deve essere rilasciato idoneo referto, che deve essere esaustivo e funzionale a mettere il collega nelle condizioni di potersene servire al meglio. Deve altresì rendersi reperibile affinché il veterinario “curante” possa contattarlo per eventuali ulteriori informazioni.
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