Con una Nota del 06/10/2025 n. 0533992, la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione Veneto comunica quanto segue:
A seguito della conferma, in data 18 settembre u.s., di un ulteriore focolaio di Lumpy Skin Disease (LSD) in Francia, il Ministero della Salute ha trasmesso via e-mail alle Regioni l’elenco delle aziende destinatarie delle movimentazioni, a partire dal 01/08/25, di bovini provenienti dai quattro dipartimenti francesi interessati dalle nuove zone di restrizione, suggerendo di procedere tempestivamente alla visita clinica dei bovini introdotti e ancora presenti sul territorio nazionale.
A fronte di tale comunicazione, la scrivente U.O., nell’inoltrare il file summenzionato, ha fornito via e-mail alle SS.LL. delle prime indicazioni operative, volte al controllo delle partite di bovini valutate maggiormente a rischio.
A seguito di riunione svoltasi in data odierna con il Tavolo regionale dei veterinari esperti in gestione delle malattie infettive, con la presente si forniscono alle SS.LL. le nuove indicazioni operative da attuare sulle partite di bovini in oggetto (di seguito definite “partite a rischio”), che sostituiscono quanto finora indicato, fino a nuova rivalutazione della situazione territoriale e successive indicazioni:
1) Dovranno essere sottoposte a visite cliniche ufficiali ed ogni eventuale approfondimento ritenuto opportuno, in via prioritaria, le partite a rischio per le quali non siano ancora trascorsi 28 giorni dall'ingresso nello stabilimento di prima destinazione, ovvero le partite introdotte a partire dall’8 settembre c.a.;
2) data di introduzione: fino a tale scadenza, non sono consentite movimentazioni in uscita, fatti salvi i casi indicati al successivo punto 3;
3) Laddove non siano ancora trascorsi 28 giorni, la movimentazione da vita può essere consentita in deroga a seguito di valutazione da parte della AULSS competente, fatta salva la visita pre movimentazione e comunicazione alla AULSS di destinazione, per le ulteriori visite previste fino a conclusione dei 28 giorni;
4) Negli allevamenti oggetto di rintraccio, non è consentito l’invio al macello delle partite a rischio, fino alla conclusione dei 28 giorni di monitoraggio; è consentito l’invio al macello delle altre partite (non a rischio) presenti in allevamento;
5) I controlli ufficiali di cui ai punti precedenti dovranno essere rendicontati al Ministero della Salute, per il tramite del CREV, mediante il flusso informativo precedentemente adottato, ovvero con la trasmissione settimanale all’indirizzo
Considerato il numero elevato di partite oggetto di verifica, i Servizi Veterinari delle AULSS possono avvalersi della collaborazione dei veterinari libero-professionisti per il monitoraggio clinico delle partite a rischio, in particolare negli allevamenti “meno a rischio”, ovvero quelli che hanno introdotto tali partite da più di 28 giorni: è opportuno, in tali casi, che l’esito favorevole delle visite cliniche effettuate dai vet LL.PP. venga comunicato via e-mail al S.V. competente, così da tener traccia di tutte le attività che contribuiscono al monitoraggio della situazione epidemiologica sul territorio.
Si ribadisce infine l’importanza di segnalare immediatamente alle Autorità Competenti eventuale sintomatologia riferibile a LSD ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, ricordando che i sintomi più caratteristici sono le lesioni cutanee e il calo della produzione lattea.
In caso di lesioni riferibili alla malattia, dovrà essere assicurato campionamento tempestivo e conferimento all'IZSVe, previa comunicazione al laboratorio di virologia e dovranno essere disposte tempestivamente le misure previste in caso di sospetto in conformità al Manuale Operativo e al Reg (UE) 2020/687.
La nota e la normativa Nazionale e Regionale possono essere consultate al sito ReSolVe