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L'Ordine

L'Ordine Professionale

Per esercitare la professione del medico veterinario, svolto in qualunque forma giuridica, è richiesta l'iscrizione all'albo dei Medici Veterinari.

Cos'è

E' un ente pubblico sussidiario dello Stato istituito per tutelare gli interessi pubblici (dei cittadini) garantendo la professionalità e la competenza dell'esercizio della professione Medico Veterinaria.

E' un ente non economico, ossia senza finalità di lucro, in grado di finanziarsi esclusivamente attraverso i contributi degli iscritti non percependo finanziamenti pubblici.

E' sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute e possiede potestà patrimoniale/finanziaria, regolamentare e disciplnare.

Cosa non e'

Non è una organizzazione sindacale e nemmeno un'associazione corporativa.

Scopi

Allo scopo di garantire la tutela della salute individuale e collettiva, promuove ed assicura i seguenti caratteri della professione veterinaria:
  • indipendenza, autonomia e responsabilità;
  • qualità tecnico professionale;
  • valorizzazione della funzione sociale;
  • tutela dei diritti umani e dei principi etici indicati nel codice deontologico.

Attribuzioni

Svolge tramite i propri organi diverse funzioni, tra queste:
  • cura l'Albo ed altri elenchi specifici;
  • vigila per mantenere il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
  • promuove e favorisce il progresso culturale degli iscritti;
  • interviene su richiesta nelle controversie fra gli iscritti oppure fra un iscritti e loro committenti (enti o clienti), tentando una conciliazione o, in mancanza di questa, fornendo un parere;
  • esercita il potere disciplinare ed esegue tutte le altre disposizioni disciplinari e sanzionatorie previste della normativa vigente;
  • amministra i beni spettanti all'Ordine e propone all'assemblea degli iscritti l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e di altre questioni tra cui la tassa annuale;
  • designa i propri rappresentanti presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  • garantisce accessibilità e trasparenza del proprio operato tramite adeguato sistema informativo;
  • verifica il possesso dei titoli abilitanti l'esercizio della professione
  • Concorre con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine;

Organi

Ongni 4 anni, tra gli iscritti all'Albo, si eleggono a scrutinio segreto gli organi dell'ordine , che sono:
  • il Consiglio direttivo, che elegge al rpoprio interno il Presidente, il vice, il tesoriere ed il segretario ;
  • il Collegio dei revisori;

La funzione disciplinare

Separa, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono  costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti  degli  uffici  istruttori  non  possono  partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza; 

La funzione Formativa

L'Ordine contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attivita' formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;


Questo testo è stato liberamente tratto dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 , norma di riferimento nel riordino delle professioni sanitarie, a scopo puramente divulgativo e risulta pertanto incompleto. Il testo integrale è disponibile a questo link .